PREVIDENZA SOCIALE - Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 23-02-2018, n. 4442

PREVIDENZA SOCIALE - Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 23-02-2018, n. 4442

La deroga all'applicabilità del regime previdenziale introdotto con il D.Lgs. n. 503 del 1992, prevista, dall'art. 2, comma 3, lett. b) del citato D.Lgs., per i lavoratori, con anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori all'intero anno solare ("di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare"), non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva e non trova, pertanto, applicazione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l'intero anno solare, con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali. Né la disposizione si appalesa in contrasto con il canone di ragionevolezza, atteso il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni - Presidente -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18800-2012 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO ANTONELLA PATTERI, atti; PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.D., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato MASSIMO DI CELMO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 107/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/02/2012 R.G.N. 779/2011.

Svolgimento del processo

1. che, con sentenza in data 14 febbraio 2012, la Corte di Appello di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, che ha accolto la domanda, proposta da C.D., volta ad ottenere la corresponsione della pensione di vecchiaia sul presupposto che il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 2, comma 3, lett. b) dovesse trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l'assicurato avesse lavorato per l'intero anno, sia pure con contratto a tempo parziale;

2. che avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato a un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese C.D., con controricorso;

Motivi della decisione

3. che, deducendo violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 2 l'INPS censura l'interpretazione data, dalla Corte territoriale, delle predette disposizioni;

4. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

5. che vanno confermati i principi già affermati da questa Corte, da ultimo con la sentenza 22 dicembre 2016, n. 26753, e ribadito il principio di diritto enunciato con la sentenza 25 giugno 2012, n.10510: "La deroga all'applicabilità del regime previdenziale introdotto con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, prevista, dall'art. 2, comma 3, lett. b) citato D.Lgs., per i lavoratori, con anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori all'intero anno solare ("di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare"), non è suscettibile di applicazione analogica, nè di interpretazione estensiva e non trova, pertanto, applicazione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l'intero anno solare, con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali. Nè la disposizione si appalesa in contrasto con il canone di ragionevolezza, atteso il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione" (così Cass. n. 10510 del 2012; v., anche, Cass. 28 febbraio 2012, n. 3044, Cass. 8 novembre 2013, n. 25205, Cass. n. 26753 del 2016 cit.);

6. che, quanto alla possibilità di sperimentare, del testo legislativo in esame, un significato compatibile con quello costituzionale onde orientarne l'interpretazione (sì da pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata come tentato dalla Corte di merito), va rimarcato, con i citati precedenti di questa Corte, che qualsiasi interpretazione costituzionalmente orientata della normativa delegata non può essere svolta che sul solco tracciato dalla delega legislativa, a pena di conferire, alla norma primaria delegata, una forza normativa che essa intanto possiede in quanto l'esercizio della potestà legislativa, da parte dell'Esecutivo, si sia conformato alla delega legislativa e la lettura della disposizione, così risultante, si conformi alla costituzione senza forzarne o alterarne la vis normativa e la portata;

7. che, nelle richiamate sentenze, è stata già verificata anche la conformità, al canone costituzionale di ragionevolezza, della disposizione che non include altre categorie ritenute meritevoli di protezione giacchè parimenti provviste di minor contribuzione, benchè occupate per l'intero anno solare, richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale, e di legittimità, secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore, nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti, che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione (cfr., ex multis, Corte cost. n. 36 del 2012; Corte cost. n.203 del 2014 e numerose altre; Cass. 29 aprile 2009, n.9998; Cass. 8 giugno 2005, n. 11947);

8. che, all'accoglimento del ricorso, segue la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originaria domanda;

9. che il recente consolidarsi del richiamato orientamento di legittimità consiglia la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda; spese compensate dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2018


Avv. Francesco Botta

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